Grazie al buon senso della popolazione e una tradizione politica "liberale", viviamo in un Cantone (TI, Svizzera), dove la medicina popolare e la medicina laica non è completamente integrato nel monopolio della "sanitocrazia", ma sono anche legalmente accettate nella figura del libero "guaritore". Di seguito (come ricordo) il relativo paragrafo. Questo sito ( Enciclopedia di medicina popolare) intende a tramandare, a mantenere e a promuovere una medicina alla casalinga, che non ha bisogno di uno specialista universitario per curare un raffreddore.
6.1.1.1: 1 Guaritori Art. 63d67)
- Sono considerati "guaritori", secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono.
- Il guaritore:
- può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all'incolumità del paziente;
- deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l'attività
- prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54 e i terapisti complementari autorizzati;
- non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili;
- non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti;
- può essere rimunerato dal paziente unicamente con contributi volontari.
Peter Forster & Bianca Buser
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